Dal 29 Dicembre 2014 è entrato in vigore il nuovo regolamento inerente la “movimentazione a carattere non commerciale di animali da compagnia” che abroga l’intera normativa precedente.
La nuova normativa prevede il rilascio di un nuovo modello di passaporto. per consentire un’applicazione uniforme sulla base di quanto condiviso con il tavolo permanente sulla base di quanto condiviso con il tavolo permanente sul benessere degli animali d’affezione, ha ritenuto opportuno inviare ai servizi veterinari regionali ed agli assessorati alla sanità delle Regioni e Provincie autonome, una nota esplicativa onde consentire un’uniforme e corretta redazione dello stesso. In particolar modo è stato evidenziato che, alle pagine 2 e 3 del passaporto, le note esplicative devono essere scritte in lingua italiana; che nella sezione III, dopo la compilazione dei campi previsti, la pagina debba essere ricoperta con una pellicola adesiva in plastica trasparente, e che nella sezione IV la dicitura “Nome del Veterinario autorizzato” vada sostituita con “Servizio Veterinario Ufficiale”.
Inoltre, nella sezione V devono essere predisposte due pagine per la registrazione dei trattamenti antirabbici e le etichette dei vaccini devono essere ricoperte con una pellicola adesiva in plastica trasparente. Per finire, alla sezione VI, dopo la dicitura “Veterinario autorizzato”, va aggiunta la specifica “Veterinario Ufficiale/Veterinario Lp” e relativo numero di iscrizione all’Ordine. Tali modifiche fanno riferimento al nuovo modello di passaporto presente nell’Allegato III del Reg. 577/2013.
Per quanto riguarda i passaporti emessi in data precedente all’entrata in vigore del Regolamento 576/2013, come indicato nell’art. 44 dello stesso, questi potranno continuare ad essere utilizzati e non sarà quindi necessario sostituirli. Dal 29 dicembre però non potrà più essere rilasciato il modello precedente.
Ogni Paese membro, secondo quanto disposto dall’art. 7, può autorizzare l’introduzione nel proprio territorio di cuccioli non vaccinati per la rabbia o che, anche se vaccinati, non soddisfino ancora le condizioni di validità della vaccinazione. A tal proposito però, la Fnovi, ha già da tempo espresso il proprio parere sfavorevole (vd. 30 Giorni n° 8/2014). Con una nota di risposta sulle osservazioni fatte dalla Federazione, il Sottosegretario del Ministero della Salute, Vito De Filippo, ha assicurato il proprio impegno “affinché apposite iniziative ed adeguati interventi … prevedano il divieto di introdurre in Italia, sia al seguito dei proprietari, sia per finalità commerciali, i cuccioli di età inferiore alle dodici settimane e non vaccinati nei confronti della rabbia”. La titolazione anticorpale della Rabbia, nei Paesi per i quali è prevista, deve dare esito favorevole prima che l’animale da compagnia abbia lasciato l’Unione Europea per raggiungere un Paese terzo diverso da quelli elencati a norma dell’art. 13, paragrafo 1 e 2 del Reg. 576/2013. Questo per evitare l’insorgenza di problematiche, molto frequenti negli anni precedenti, in occasione del rientro dell’animale nell’Unione, per il quale è richiesta la titolazione degli anticorpi post vaccinali, con esito favorevole. Per chiarire la normativa la Fve ha appositamente pubblicato un documento dal titolo “Q&A: new rules for pet travel and pet passports” visualizzabile sul portale www.fve.org.
Il nuovo Passaporto è stato introdotto per aumentarne la sicurezza, impedendo, con l’apposizione della laminatura, la contraffazione dei dati dell’animale e dei trattamenti effettuati.
Il numero massimo di animali che possono accompagnare il proprietario è stato fissato a 5. Unica deroga concessa in caso di partecipazione a competizioni, mostre o eventi sportivi, oppure per allenamento finalizzato a tali eventi, di animali che comunque abbiano superato l’età minima di sei mesi. Si ricorda che l’applicazione del microchip deve sempre precedere la vaccinazione. I controlli degli Stati Membri saranno più serrati e potranno essere applicate adeguate sanzioni onde sfavorire le irregolarità.
La normativa di riferimento è liberamente scaricabile dal portale di Eur-Lex